Art. 4.
            Partecipazione al processo di programmazione
    1.  La Regione attua, nelle materie oggetto della presente legge,
il  principio  della concertazione con gli enti locali e con le parti
economiche e sociali.
    2.  Le forme e le modalita' di partecipazione dei soggetti di cui
al  comma  1, sono individuate dalla giunta regionale in relazione ai
compiti e alle fasi da svolgere.