Art. 4. Partecipazione al processo di programmazione 1. La Regione attua, nelle materie oggetto della presente legge, il principio della concertazione con gli enti locali e con le parti economiche e sociali. 2. Le forme e le modalita' di partecipazione dei soggetti di cui al comma 1, sono individuate dalla giunta regionale in relazione ai compiti e alle fasi da svolgere.