Art. 6.
                     Ciclo della programmazione
    1. Il ciclo della programmazione, dopo aver individuato strategie
e  obiettivi, determina le forme ed i modi dell'intervento regionale;
prosegue  con  il monitoraggio continuo dell'attuazione e si conclude
con  la  misurazione  dei  risultati  e  con  la valutazione del loro
impatto sulla societa', sull'economia, sul territorio.
    2.  Dall'attivita'  di  monitoraggio  e  di  valutazione derivano
informazioni  rispettivamente per l'adeguamento degli strumenti della
programmazione e per l'impostazione delle successive fasi.
    3. La giunta regionale disciplina le modalita' per lo svolgimento
del   ciclo  della  programmazione  anche  mediante  l'emanazione  di
direttive e manuali tecnico-operativi.