Art. 6. Ciclo della programmazione 1. Il ciclo della programmazione, dopo aver individuato strategie e obiettivi, determina le forme ed i modi dell'intervento regionale; prosegue con il monitoraggio continuo dell'attuazione e si conclude con la misurazione dei risultati e con la valutazione del loro impatto sulla societa', sull'economia, sul territorio. 2. Dall'attivita' di monitoraggio e di valutazione derivano informazioni rispettivamente per l'adeguamento degli strumenti della programmazione e per l'impostazione delle successive fasi. 3. La giunta regionale disciplina le modalita' per lo svolgimento del ciclo della programmazione anche mediante l'emanazione di direttive e manuali tecnico-operativi.