Art. 8.
         Struttura del Programma regionale di sviluppo (PRS)
    1.  Il PRS effettua una ricognizione del quadro storico evolutivo
e  prospetta  scenari  di  medio-lungo periodo sul possibile sviluppo
degli andamenti strategici della societa' e dell'economia.
    2.  Il  PRS  individua le linee fondamentali dell'attivita' della
Regione  nel  campo  economico,  sociale e territoriale e fornisce il
quadro  di riferimento e le strategie per lo sviluppo della comunita'
regionale  mediante  il concorso dei soggetti pubblici e privati, nel
rispetto del principio di autonomia assicurato dall'ordinamento.
    3.   Il   PRS   stabilisce   indirizzi,  direttive,  priorita'  e
prescrizioni  per  l'azione  della  giunta regionale nella promozione
dell'attivita' legislativa e nell'esercizio di quella amministrativa;
per  l'attivita'  degli enti, delle aziende e agenzie della Regione o
degli amministratori delle societa' e organismi cui essa partecipa.
    4. Il PRS puo' essere specificato attraverso i Piani di settore.