Art. 8. Struttura del Programma regionale di sviluppo (PRS) 1. Il PRS effettua una ricognizione del quadro storico evolutivo e prospetta scenari di medio-lungo periodo sul possibile sviluppo degli andamenti strategici della societa' e dell'economia. 2. Il PRS individua le linee fondamentali dell'attivita' della Regione nel campo economico, sociale e territoriale e fornisce il quadro di riferimento e le strategie per lo sviluppo della comunita' regionale mediante il concorso dei soggetti pubblici e privati, nel rispetto del principio di autonomia assicurato dall'ordinamento. 3. Il PRS stabilisce indirizzi, direttive, priorita' e prescrizioni per l'azione della giunta regionale nella promozione dell'attivita' legislativa e nell'esercizio di quella amministrativa; per l'attivita' degli enti, delle aziende e agenzie della Regione o degli amministratori delle societa' e organismi cui essa partecipa. 4. Il PRS puo' essere specificato attraverso i Piani di settore.