Art. 2.
                             Interventi
    1.  Per  il  raggiungimento delle finalita' di cui all'art. 1, la
giunta  regionale  e'  autorizzata  a  concedere  contributi in conto
capitale  per interventi di realizzazione, ampliamento, conservazione
ed   acquisto  di  attrezzature  degli  osservatori  astronomici  non
professionali, dei siti di osservazione e dei planetari.
    2.  I  contributi  possono  essere concessi a soggetti pubblici e
privati  che  assicurano  la  fruizione  pubblica  per un periodo non
inferiore a quindici anni, a fini didattici, educativi e divulgativi,
degli   osservatori   astronomici  non  professionali,  dei  siti  di
osservazione  e  dei planetari di cui sono proprietari o acquisiscono
la proprieta' o di cui hanno documentata disponibilita'.