Art. 3. Modalita' degli interventi 1. I contributi possono essere concessi fino ad un importo pari al settantacinque per cento delle spese ritenute ammissibili e comunque entro il limite massimo di lire trecentocinquanta milioni. 2. La giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, definisce con proprio atto: a) i criteri per il riparto dei contributi fra le varie tipologie di intervento previste; b) le modalita' e i termini di presentazione delle domande; c) le modalita' di erogazione del contributo e di rendicontazione delle spese.