Art. 3.
                     Modalita' degli interventi
    1.  I  contributi possono essere concessi fino ad un importo pari
al  settantacinque  per  cento  delle  spese  ritenute  ammissibili e
comunque entro il limite massimo di lire trecentocinquanta milioni.
    2.  La  giunta  regionale  entro  sessanta giorni dall'entrata in
vigore  della  presente  legge,  sentita  la  competente  commissione
consiliare, definisce con proprio atto:
      a) i  criteri  per  il  riparto  dei  contributi  fra  le varie
tipologie di intervento previste;
      b) le modalita' e i termini di presentazione delle domande;
      c) le   modalita'   di   erogazione   del   contributo   e   di
rendicontazione delle spese.