Art. 4. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in lire 1.000 milioni per l'anno 2001 si fa fronte mediante prelevamento di pari importo, in termini competenza e di cassa, dello stanziamento del capitolo n. 80230 denominato "fondo globale spese d'investimento", partita n. 10, iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 2001, e contemporanea istituzione, nel medesimo stato di previsione della spesa, del capitolo n. 70011 denominato "interventi per la realizzazione, l'ampliamento e la conservazione di osservatori astronomici non professionali, di siti di osservazione e dei planetari", con lo stanziamento di lire 1.000 milioni in termini di competenza e di cassa. 2. Per gli esercizi finanziari successivi al 2001 si provvede ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, e successive modificazioni. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta. Venezia, 29 novembre 2001 GALAN (Omissis).