Art. 4.
                          Norma finanziaria
    1.  Agli  oneri derivanti dall'applicazione della presente legge,
quantificati  in  lire  1.000  milioni  per  l'anno 2001 si fa fronte
mediante  prelevamento  di  pari  importo, in termini competenza e di
cassa,  dello  stanziamento  del  capitolo n. 80230 denominato "fondo
globale spese d'investimento", partita n. 10, iscritto nello stato di
previsione  della  spesa  del  bilancio di previsione per l'esercizio
2001,  e  contemporanea istituzione, nel medesimo stato di previsione
della  spesa,  del  capitolo  n.  70011 denominato "interventi per la
realizzazione,   l'ampliamento  e  la  conservazione  di  osservatori
astronomici   non  professionali,  di  siti  di  osservazione  e  dei
planetari",  con  lo stanziamento di lire 1.000 milioni in termini di
competenza e di cassa.
    2.  Per gli esercizi finanziari successivi al 2001 si provvede ai
sensi  dell'art.  32  della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, e
successive modificazioni.
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione veneta.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione veneta.
      Venezia, 29 novembre 2001
                                GALAN
    (Omissis).