Art. 2. Proroga del termine Il termine di cui al comma 2, dell'Art. 9 del regolamento regionale 29 dicembre 2000, n. 1 e' prorogato di un anno. Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Veneto. Venezia, 6 dicembre 2001 GALAN