Art. 2.
                         Proroga del termine
    Il  termine  di  cui  al  comma  2,  dell'Art.  9 del regolamento
regionale 29 dicembre 2000, n. 1 e' prorogato di un anno.
    Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Veneto.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarlo e di farlo
osservare come regolamento della Regione Veneto.
      Venezia, 6 dicembre 2001
                                GALAN