Art. 10. 1. Fermi restando i soggetti aventi diritto all'indennita' di funzione ed al gettone di presenza, gli importi relativi nelle misure minime stabilite dal presente regolamento, possono essere aumentati o diminuiti secondo le modalita' previste dall'art. 19, comma 5, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30. 2. Gli aumenti e le diminuzioni degli importi delle indennita' e dei gettoni di presenza potranno anche determinare una differenziazione nei rapporti percentuali previsti per categorie di amministratori dal presente regolamento, salva l'equiparazione del trattamento all'interno di ciascuna categoria di amministratori. 3. L'incremento della spesa complessiva risultante, in applicazione del precedente comma, non deve superare la quota predeterminata, per classi di enti stabilita nella tabella C allegata, dello stanziamento di bilancio per le spese correnti. Sono esclusi dalla possibilita' di incremento gli enti locali in condizione di dissesto finanziario.