Art. 10.

    1.  Fermi  restando  i  soggetti aventi diritto all'indennita' di
funzione ed al gettone di presenza, gli importi relativi nelle misure
minime stabilite dal presente regolamento, possono essere aumentati o
diminuiti  secondo le modalita' previste dall'art. 19, comma 5, della
legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30.
    2.  Gli aumenti e le diminuzioni degli importi delle indennita' e
dei    gettoni   di   presenza   potranno   anche   determinare   una
differenziazione  nei  rapporti percentuali previsti per categorie di
amministratori  dal  presente  regolamento, salva l'equiparazione del
trattamento all'interno di ciascuna categoria di amministratori.
    3.   L'incremento   della   spesa   complessiva   risultante,  in
applicazione  del  precedente  comma,  non  deve  superare  la  quota
predeterminata,   per  classi  di  enti  stabilita  nella  tabella  C
allegata,  dello stanziamento di bilancio per le spese correnti. Sono
esclusi   dalla   possibilita'  di  incremento  gli  enti  locali  in
condizione di dissesto finanziario.