Art. 11. 1. In sede di applicazione dei precedenti articoli 7, 8 e 9, le parametrazioni percentuali stabilite nel presente regolamento si riferiscono in ogni caso agli importi delle indennita' di funzione dei sindaci e dei presidenti delle province regionali nonche' agli importi dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali e provinciali, come determinati nell'allegata tabella A, senza tenere conto della misura eventualmente variata in aumento o in diminuzione.