Art. 11.

    1.  In  sede di applicazione dei precedenti articoli 7, 8 e 9, le
parametrazioni  percentuali  stabilite  nel  presente  regolamento si
riferiscono  in  ogni  caso agli importi delle indennita' di funzione
dei  sindaci  e  dei presidenti delle province regionali nonche' agli
importi   dei   gettoni   di  presenza  dei  consiglieri  comunali  e
provinciali,  come  determinati nell'allegata tabella A, senza tenere
conto della misura eventualmente variata in aumento o in diminuzione.