Art. 12.

    1.  L'indennita'  di  fine  mandato  spettante  ai  sindaci ed ai
presidenti  delle  province regionali, pari ad una indennita' mensile
per  ogni  anno  di  mandato,  va  commisurata  all'indennita'  media
percepita  negli  anni  del  periodo  del  mandato, proporzionalmente
ridotta per eventuali periodi inferiori all'anno.