Art. 13.

    1.  La  popolazione  di  riferimento  per le misure di indennita'
disciplinate   dal   presente   regolamento   e'   quella  risultante
dall'ultimo   censimento  della  popolazione.  Con  decorrenza  dalla
pubblicazione   dei   dati   ufficiali  del  nuovo  censimento  della
popolazione,  le misure delle indennita' di funzione e dei gettoni di
presenza sono automaticamente adeguate.