Art. 2.

    1. Gli importi risultanti dalla tabella A) sono maggiorati:
      a) del   5%   per   i  comuni  caratterizzati  da  fluttuazioni
stagionali  della  popolazione  tali da alterare, incrementandolo del
30%,   il   parametro   della  popolazione  dimorante.  L'incremento,
verificabile  anche  attraverso i consumi idrici e altri dati univoci
obiettivamente   rileva-  bili,  dovra'  essere  attestato  dall'ente
interessato;
      b) del  3%  per  i  comuni  e  le  province  regionali  la  cui
percentuale  di  entrate  proprie  rispetto  al totale delle entrate,
risultante  dall'ultimo  conto  del bilancio approvato, sia superiore
alla media regionale, per fasce demografiche di cui alle tabelle B) e
B1) allegate;
      e) del  2%  per  i  comuni e le province regionali la cui spesa
corrente,  risultante  dall'ultimo  conto del bilancio approvato, sia
superiore  alla  media  regionale  per fasce demografiche di cui alle
tabelle B) e B1) allegate.
    2.  Le maggiorazioni  del  precedente  comma  sono  cumulabili  e
riferibili all'anno di variazione di pertinenza.