Art. 2. 1. Gli importi risultanti dalla tabella A) sono maggiorati: a) del 5% per i comuni caratterizzati da fluttuazioni stagionali della popolazione tali da alterare, incrementandolo del 30%, il parametro della popolazione dimorante. L'incremento, verificabile anche attraverso i consumi idrici e altri dati univoci obiettivamente rileva- bili, dovra' essere attestato dall'ente interessato; b) del 3% per i comuni e le province regionali la cui percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate, risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato, sia superiore alla media regionale, per fasce demografiche di cui alle tabelle B) e B1) allegate; e) del 2% per i comuni e le province regionali la cui spesa corrente, risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato, sia superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alle tabelle B) e B1) allegate. 2. Le maggiorazioni del precedente comma sono cumulabili e riferibili all'anno di variazione di pertinenza.