Art. 3.

    1.  Ai sindaci dei comuni capoluogo di provincia, con popolazione
da 40.001 a 100.000 abitanti, e' corrisposta l'indennita' di funzione
prevista  per  i  sindaci  dei  comuni  con  popolazione da 100.001 a
250.000  abitanti.  Eguale trattamento e' riconosciuto al sindaco del
comune capoluogo di provincia di Enna.
    2.  Ai sindaci dei comuni capoluogo di provincia, con popolazione
da  100.001  a  250.000  abitanti,  e'  corrisposta  l'indennita'  di
funzione prevista per i sindaci dei comuni con popolazione da 250.001
a 500.000 abitanti.
    3.  Ai  consiglieri  del comune capoluogo di provincia di Enna e'
riconosciuta  la misura del gettone di presenza prevista per i comuni
da 40.001 a 250.000 abitanti.