Art. 3. 1. Ai sindaci dei comuni capoluogo di provincia, con popolazione da 40.001 a 100.000 abitanti, e' corrisposta l'indennita' di funzione prevista per i sindaci dei comuni con popolazione da 100.001 a 250.000 abitanti. Eguale trattamento e' riconosciuto al sindaco del comune capoluogo di provincia di Enna. 2. Ai sindaci dei comuni capoluogo di provincia, con popolazione da 100.001 a 250.000 abitanti, e' corrisposta l'indennita' di funzione prevista per i sindaci dei comuni con popolazione da 250.001 a 500.000 abitanti. 3. Ai consiglieri del comune capoluogo di provincia di Enna e' riconosciuta la misura del gettone di presenza prevista per i comuni da 40.001 a 250.000 abitanti.