Art. 4.

    1.  Al vice sindaco e' corrisposta l'indennita' di funzione nelle
seguenti misure:
      comuni sino a 40.000 abitanti 55% indennita' sindaco;
      comuni sopra 40.000 abitanti 75% indennita' sindaco.
    2.  Per  gli  assessori  ed i presidenti dei consigli dei comuni,
nelle  due  fasce  di popolazione indicate nel precedente comma, sono
corrisposte  indennita' di funzione nelle seguenti misure percentuali
rispetto a quella prevista per i sindaci: 45% e 65%.