Art. 4. 1. Al vice sindaco e' corrisposta l'indennita' di funzione nelle seguenti misure: comuni sino a 40.000 abitanti 55% indennita' sindaco; comuni sopra 40.000 abitanti 75% indennita' sindaco. 2. Per gli assessori ed i presidenti dei consigli dei comuni, nelle due fasce di popolazione indicate nel precedente comma, sono corrisposte indennita' di funzione nelle seguenti misure percentuali rispetto a quella prevista per i sindaci: 45% e 65%.