Art. 5.

    1.  Ai  vice  presidenti  delle province regionali e' corrisposta
l'indennita'  di funzione nella misura del 75% di quella prevista per
i presidenti.
    2.  Agli  assessori  e  ai presidenti dei consigli delle province
regionali  e' corrisposta indennita' di funzione nella misura del 65%
di quella prevista per i presidenti delle province regionali.