Art. 8.

    1.  Le  indennita'  di funzione ed i gettoni di presenza previsti
per   gli   amministratori   delle   province   regionali,  le  quali
ricomprendono  aree metropolitane in attuazione degli articoli 19, 20
e  21 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, sono incrementati del
15%.