Art. 9. 1. Al presidente e agli assessori delle unioni dei comuni e dei consorzi tra enti locali sono attribuite le indennita' di funzione nella misura prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione delle unioni dei comuni nonche' a quella del consorzio tra enti locali. 2. Ai componenti dei consigli delle unioni e dei comuni e di assemblee di consorzi tra enti locali sono riconosciuti i gettoni di presenza per l'effettiva partecipazione alle riunioni dei collegi, nella misura prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione dei comuni o del consorzio tra enti locali.