Art. 9.

    1.  Al  presidente e agli assessori delle unioni dei comuni e dei
consorzi  tra  enti  locali sono attribuite le indennita' di funzione
nella  misura  prevista  per  un  comune avente popolazione pari alla
popolazione  delle  unioni  dei comuni nonche' a quella del consorzio
tra enti locali.
    2.  Ai  componenti  dei  consigli  delle unioni e dei comuni e di
assemblee  di consorzi tra enti locali sono riconosciuti i gettoni di
presenza  per  l'effettiva  partecipazione alle riunioni dei collegi,
nella  misura  prevista  per  un  comune avente popolazione pari alla
popolazione dell'unione dei comuni o del consorzio tra enti locali.