(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 1 del 9 gennaio 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. L'art. 7, comma 2, della legge regionale 23 febbraio 1987, n. 14, e' cosi' modificato: "A decorrere dal 1 gennaio 2002, ai membri della commissione e' riconosciuta un'indennita' mensile di funzione, nella seguente misura: Euro 1.290 per la presidente, Euro 620 per le due vice presidenti, Euro 232 per le altre componenti della commissione. L'indennita' e' ridotta, secondo i criteri definiti con deliberazione dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale, in proporzione alle assenze registrate nelle sedute della commissione, dell'ufficio di presidenza della stessa, dei gruppi di lavoro costituiti ai sensi della presente legge. Alle componenti della commissione residenti in comune diverso da quello ove ha sede la commissione compete il rimborso delle spese di viaggio, nella misura prevista per i dirigenti regionali".