(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 1 del 9
                            gennaio 2002)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    L'art. 7, comma 2, della legge regionale 23 febbraio 1987, n. 14,
e' cosi' modificato:
    "A  decorrere  dal 1 gennaio 2002, ai membri della commissione e'
riconosciuta   un'indennita'  mensile  di  funzione,  nella  seguente
misura:  Euro  1.290  per  la  presidente,  Euro  620 per le due vice
presidenti,  Euro  232  per  le  altre  componenti della commissione.
L'indennita' e' ridotta, secondo i criteri definiti con deliberazione
dell'ufficio  di  presidenza  del consiglio regionale, in proporzione
alle  assenze registrate nelle sedute della commissione, dell'ufficio
di  presidenza della stessa, dei gruppi di lavoro costituiti ai sensi
della  presente legge. Alle componenti della commissione residenti in
comune  diverso  da  quello  ove  ha  sede  la commissione compete il
rimborso  delle  spese  di  viaggio,  nella  misura  prevista  per  i
dirigenti regionali".