Art. 2. Funzioni delle commissioni provinciali per l'artigianato 1. Le commissioni provinciali per l'artigianato svolgono, nei territori provinciali di rispettiva competenza, le seguenti funzioni: a) curano la tenuta dell'albo provinciale delle imprese artigiane, l'accertamento dei requisiti di legge, le iscrizioni, le variazioni e le cancellazioni anche mediante periodiche revisioni d'ufficio; b) certificano l'iscrizione delle imprese nell'albo e delle cooperative e dei consorzi nella separata sezione dell'albo; c) formulano pareri e favoriscono iniziative per l'aggiornamento tecnologico delle aziende e la ristrutturazione o riconversione delle attivita' artigiane per l'incremento della commercializzazione dei prodotti artigiani; d) concorrono con la commissione regionale allo svolgimento di indagini, studi, rilevazioni statistiche e alla predisposizione di documentazioni relative alle attivita' artigiane utilizzando le possibilita' derivanti da una idonea gestione ai fini statistici dell'albo; e) svolgono ogni altro compito loro attribuito dalla Regione in tema di attivita' artigiana.