Art. 2.
      Funzioni delle commissioni provinciali per l'artigianato
    1.  Le  commissioni  provinciali  per l'artigianato svolgono, nei
territori provinciali di rispettiva competenza, le seguenti funzioni:
      a) curano   la   tenuta  dell'albo  provinciale  delle  imprese
artigiane,  l'accertamento  dei requisiti di legge, le iscrizioni, le
variazioni  e  le  cancellazioni  anche mediante periodiche revisioni
d'ufficio;
      b) certificano  l'iscrizione  delle  imprese  nell'albo e delle
cooperative e dei consorzi nella separata sezione dell'albo;
      c) formulano    pareri    e    favoriscono    iniziative    per
l'aggiornamento  tecnologico  delle  aziende  e la ristrutturazione o
riconversione   delle  attivita'  artigiane  per  l'incremento  della
commercializzazione dei prodotti artigiani;
      d) concorrono  con la commissione regionale allo svolgimento di
indagini,  studi,  rilevazioni  statistiche e alla predisposizione di
documentazioni  relative  alle  attivita'  artigiane  utilizzando  le
possibilita'  derivanti  da  una  idonea  gestione ai fini statistici
dell'albo;
      e) svolgono ogni altro compito loro attribuito dalla Regione in
tema di attivita' artigiana.