Art. 3.
                      Obblighi di comunicazione
    1.  Ai  sensi  del  comma  2  dell'Art.  5  della legge regionale
8 agosto  1985,  n. 443, le commissioni provinciali per l'artigianato
trasmettono   alle   rispettive   camere   di  commercio,  industria,
agricoltura ed artigianato, entro 15 giorni dalla presentazione copia
delle  domande  di  iscrizione  e  di  denuncia di modificazione e di
cessazione di attivita' da esse ricevute ai sensi di legge.
    2.  Le  C.P.A.  comunicano  alle  sedi  locali  della C.C.I.A.A.,
dell'I.N.A.I.L.  e  dell'I.N.P.S.  le  decisioni  da esse adottate in
ordine  alla tenuta dell'albo provinciale delle imprese artigiane per
i conseguenti adempimenti di legge demandati a detti enti.
    3.  Qualora  una  pubblica amministrazione dovesse segnalare alle
commissioni  provinciali  per  l'artigianato che una impresa iscritta
all'albo non possegga i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della
legge  8  agosto 1985 n. 443, le C.P.A. sono tenute a comunicare agli
Ispettorati  del lavoro, agli enti erogatori di agevolazioni a favore
delle imprese artigiane, nonche' alla stessa pubblica amministrazione
segnalante  le  decisioni  adottate  a seguito di detta segnalazione.
Detta  comunicazione  dovra'  essere effettuata entro 60 giorni dalla
adozione della decisione.