Art. 3. Obblighi di comunicazione 1. Ai sensi del comma 2 dell'Art. 5 della legge regionale 8 agosto 1985, n. 443, le commissioni provinciali per l'artigianato trasmettono alle rispettive camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato, entro 15 giorni dalla presentazione copia delle domande di iscrizione e di denuncia di modificazione e di cessazione di attivita' da esse ricevute ai sensi di legge. 2. Le C.P.A. comunicano alle sedi locali della C.C.I.A.A., dell'I.N.A.I.L. e dell'I.N.P.S. le decisioni da esse adottate in ordine alla tenuta dell'albo provinciale delle imprese artigiane per i conseguenti adempimenti di legge demandati a detti enti. 3. Qualora una pubblica amministrazione dovesse segnalare alle commissioni provinciali per l'artigianato che una impresa iscritta all'albo non possegga i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 8 agosto 1985 n. 443, le C.P.A. sono tenute a comunicare agli Ispettorati del lavoro, agli enti erogatori di agevolazioni a favore delle imprese artigiane, nonche' alla stessa pubblica amministrazione segnalante le decisioni adottate a seguito di detta segnalazione. Detta comunicazione dovra' essere effettuata entro 60 giorni dalla adozione della decisione.