Art. 4. Segreteria delle C.P.A. 1. Presso ogni C.P.A. e' istituita una apposita segreteria. 2. I compiti delle segreterie sono quelli indicati dall'art. 19, comma 2 della legge regionale n. 11/1987. 3. Il personale di segreteria delle commissioni e' quello di ruolo della giunta regionale assegnato al settore artigianato e svolge i propri compiti nell'ambito dei programmi annuali di attivita' predisposti dal settore medesimo. 4. In relazione a particolari esigenze di servizio il dirigente del settore artigianato della Regione puo' richiedere a detto personale l'espletamento di specifici compiti. 5. Nelle more del conferimento delle deleghe derivanti dall'attuazione del decreto legislativo n. 112/1998 tali servizi di segreteria sono assicurati dalle strutture individuate dalle convenzioni stipulate tra la Regione e C.C.I.A.A. 6. Il presidente della CPA dovra' inviare al settore artigianato della G.R. i riepiloghi delle attivita' del personale in conformita' delle norme regionali vigenti in materia.