Art. 4.
                       Segreteria delle C.P.A.
    1. Presso ogni C.P.A. e' istituita una apposita segreteria.
    2.  I compiti delle segreterie sono quelli indicati dall'art. 19,
comma 2 della legge regionale n. 11/1987.
    3.  Il  personale  di  segreteria  delle commissioni e' quello di
ruolo  della  giunta  regionale  assegnato  al  settore artigianato e
svolge   i  propri  compiti  nell'ambito  dei  programmi  annuali  di
attivita' predisposti dal settore medesimo.
    4.  In  relazione a particolari esigenze di servizio il dirigente
del  settore  artigianato  della  Regione  puo'  richiedere  a  detto
personale l'espletamento di specifici compiti.
    5.   Nelle   more   del   conferimento  delle  deleghe  derivanti
dall'attuazione  del  decreto legislativo n. 112/1998 tali servizi di
segreteria   sono   assicurati   dalle  strutture  individuate  dalle
convenzioni stipulate tra la Regione e C.C.I.A.A.
    6.  Il presidente della CPA dovra' inviare al settore artigianato
della  G.R. i riepiloghi delle attivita' del personale in conformita'
delle norme regionali vigenti in materia.