Art. 5. Riunioni delle C.P.A. 1. Le commissioni provinciali per l'artigianato si riuniscono presso le sedi della C.C.I.A.A. delle rispettive provincie di appartenenza. 2. Le riunioni sono convocate dal presidente che ne formula l'O.d.G., ed, in caso di assenza od impedimento, dal vice presidente o su richiesta scritta e motivata di almeno 1/3 dei membri della commissione aventi diritto al voto. In quest'ultimo caso: a) entro 5 giorni dalla presentazione della istanza il presidente e' tenuto a convocare la riunione; b) la riunione della commissione deve essere prevista non oltre 15 giorni dalla data di presentazione della istanza di convocazione. 3. Le riunioni delle commissioni sono a porte chiuse. 4. Le commissioni si riuniscono 2 volte al mese in seduta ordinaria ed, in seduta straordinaria, ogni qualvolta il presidente ne ravvisi la necessita'. 5. E' facolta' del presidente, per l'approfondimento di singoli atti o problemi, nominare uno o piu' membri con l'incarico di riferire al Plenum dell'Organo sull'argomento nella prima riunione utile.