Art. 5.
                        Riunioni delle C.P.A.
    1.  Le  commissioni  provinciali  per l'artigianato si riuniscono
presso  le  sedi  della  C.C.I.A.A.  delle  rispettive  provincie  di
appartenenza.
    2.  Le  riunioni  sono  convocate  dal  presidente che ne formula
l'O.d.G.,  ed, in caso di assenza od impedimento, dal vice presidente
o  su  richiesta  scritta  e  motivata di almeno 1/3 dei membri della
commissione aventi diritto al voto. In quest'ultimo caso:
      a) entro   5   giorni  dalla  presentazione  della  istanza  il
presidente e' tenuto a convocare la riunione;
      b) la riunione della commissione deve essere prevista non oltre
15 giorni dalla data di presentazione della istanza di convocazione.
    3. Le riunioni delle commissioni sono a porte chiuse.
    4.  Le  commissioni  si  riuniscono  2  volte  al  mese in seduta
ordinaria  ed,  in seduta straordinaria, ogni qualvolta il presidente
ne ravvisi la necessita'.
    5.  E'  facolta' del presidente, per l'approfondimento di singoli
atti  o  problemi,  nominare  uno  o  piu'  membri  con l'incarico di
riferire  al  Plenum  dell'Organo sull'argomento nella prima riunione
utile.