Art. 6.
                 Convalida, decadenza, surrogazione
    1.  Nella  prima  riunione  la commissione, ai sensi dell'Art. 13
della  legge  regionale  n.  11/1987,  provvede  alla convalida degli
eletti,  verificando  il  possesso dei requisiti e la regolarita' nel
versamento dei contributi associativi.
    2.  In  caso  di  designazione  effettuata  ai  sensi della legge
regionale  11  giugno  2001,  n. 10, art. 24, comma 4, la commissione
provvede  analogamente  alla convalida dei componenti designati dalle
organizzazioni.
    3. Non possono essere dichiarati componenti oltre coloro che sono
privi   dei   requisiti   specificamente  previsti,  i  falliti,  gli
interdetti  dai  pubblici  uffici, coloro che si trovano in una delle
condizioni  di  divieto, di decadenza o di sospensione prevista dalla
legge   19   marzo   1990,   n.  55  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni.
    4.  L'eventuale  elezione o designazione di coloro che si trovano
nelle condizioni di cui sopra e' nulla.
    5.  Se alcuna delle condizioni di cui al comma 3 sopravviene dopo
la convalida, comporta la decadenza dalla carica.
    6.  L'azione  di  decadenza  puo'  essere promossa d'ufficio o su
istanza  di  un  qualsiasi  elettore  di  cui  all'art. 6 della legge
regionale  n.  11/1987.  La  decadenza e' pronunziata con decreto del
presidente   della   giunta  regionale  che  provvede  altresi'  alla
sostituzione  con  il  primo  dei non eletti nell'ambito della stessa
lista.   Nel   caso   di   decadenza   di   componente  designato  da
organizzazione  artigiana  si  provvede  alla  sostituzione con altro
designato  dalla  medesima  organizzazione,  o, in caso di assenza di
designazione, con le modalita' previste dal successivo Art. 8
    7. L'assenza dalle riunioni per un numero di 5 sedute consecutive
comporta  la decadenza ed il presidente dovra' darne comunicazione al
settore  artigianato  per  gli adempimenti consequenziali. Nelle more
della  pronunzia della decadenza da parte del presidente della giunta
regionale  il componente decaduto non e' piu' abilitato a partecipare
alle sedute.