Art. 6. Convalida, decadenza, surrogazione 1. Nella prima riunione la commissione, ai sensi dell'Art. 13 della legge regionale n. 11/1987, provvede alla convalida degli eletti, verificando il possesso dei requisiti e la regolarita' nel versamento dei contributi associativi. 2. In caso di designazione effettuata ai sensi della legge regionale 11 giugno 2001, n. 10, art. 24, comma 4, la commissione provvede analogamente alla convalida dei componenti designati dalle organizzazioni. 3. Non possono essere dichiarati componenti oltre coloro che sono privi dei requisiti specificamente previsti, i falliti, gli interdetti dai pubblici uffici, coloro che si trovano in una delle condizioni di divieto, di decadenza o di sospensione prevista dalla legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni. 4. L'eventuale elezione o designazione di coloro che si trovano nelle condizioni di cui sopra e' nulla. 5. Se alcuna delle condizioni di cui al comma 3 sopravviene dopo la convalida, comporta la decadenza dalla carica. 6. L'azione di decadenza puo' essere promossa d'ufficio o su istanza di un qualsiasi elettore di cui all'art. 6 della legge regionale n. 11/1987. La decadenza e' pronunziata con decreto del presidente della giunta regionale che provvede altresi' alla sostituzione con il primo dei non eletti nell'ambito della stessa lista. Nel caso di decadenza di componente designato da organizzazione artigiana si provvede alla sostituzione con altro designato dalla medesima organizzazione, o, in caso di assenza di designazione, con le modalita' previste dal successivo Art. 8 7. L'assenza dalle riunioni per un numero di 5 sedute consecutive comporta la decadenza ed il presidente dovra' darne comunicazione al settore artigianato per gli adempimenti consequenziali. Nelle more della pronunzia della decadenza da parte del presidente della giunta regionale il componente decaduto non e' piu' abilitato a partecipare alle sedute.