Art. 7. Sistema elettorale 1. In considerazione di quanto disposto dal decreto legislativo n. 267/2000, il comma 2 dell'Art. 4 della legge regionale n. 11/1987 e' cosi' modificato: i seggi verranno assegnati secondo il sistema dei quozienti progressivi. Ogni elettore ha il diritto di dare il proprio voto ad una delle liste di candidati in competizione ed ha facolta' di attribuire un solo voto di preferenza nell'ambito della lista prescelta. L'indicazione di voto dovra' essere manifestata tracciando il segno di croce sul simbolo della lista prescelta e scrivendo nell'apposito spazio a margine del simbolo prescelto il nome e cognome del candidato cui intende attribuire la preferenza.