Art. 7.
                         Sistema elettorale
    1.  In  considerazione di quanto disposto dal decreto legislativo
n.  267/2000, il comma 2 dell'Art. 4 della legge regionale n. 11/1987
e' cosi' modificato:
      i  seggi  verranno  assegnati  secondo il sistema dei quozienti
progressivi.
    Ogni  elettore ha il diritto di dare il proprio voto ad una delle
liste  di  candidati  in competizione ed ha facolta' di attribuire un
solo voto di preferenza nell'ambito della lista prescelta.
    L'indicazione  di  voto  dovra'  essere manifestata tracciando il
segno  di  croce  sul  simbolo  della  lista  prescelta  e  scrivendo
nell'apposito  spazio  a  margine  del  simbolo  prescelto  il nome e
cognome del candidato cui intende attribuire la preferenza.