Art. 13.
                    Disposizioni di coordinamento
    1.  Le  parole  «Presidente della giunta regionale» e «Presidente
della  giunta»,  ovunque ricorrano nel testo della legge regionale n.
3/1993, sono sostituite dalle parole «Presidente della Regione».
    2.   Le  parole  «Presidenza  della  giunta  regionale»,  ovunque
ricorrano  nel testo della legge regionale n. 3/1993, sono sostituite
dalle parole «Presidenza della Regione».
    3.  Ogni  riferimento, nel testo della legge regionale n. 3/1993,
al   «Pretore»   o  alla  «Pretura»  deve  intendersi  effettuato  al
«Tribunale ordinario».
    4.  Ogni  riferimento, nel testo della legge regionale n. 3/1993,
al  certificato elettorale consegnato ad ogni lettore in occasione di
ciascuna  consultazione, ovvero ai tagliandi dei medesimi certificati
elettorali,   deve  intendersi  effettuato,  in  quanto  compatibile,
rispettivamente alla tessera elettorale personale, ovvero al registro
contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.
    5.  Al  comma  5  dell'Art. 13 della legge regionale n. 3/1993 le
parole  «al  Corpo  nazionale  dei  Vigili del fuoco» sono sostituite
dalle parole «al Corpo valdostano dei vigili del fuoco».
    6.  Al  comma  2  dell'Art. 42 della legge regionale n. 3/1993 le
parole  «comma  nove, lettera a)» sono sostituite dalle parole «comma
sei».