Art. 13. Disposizioni di coordinamento 1. Le parole «Presidente della giunta regionale» e «Presidente della giunta», ovunque ricorrano nel testo della legge regionale n. 3/1993, sono sostituite dalle parole «Presidente della Regione». 2. Le parole «Presidenza della giunta regionale», ovunque ricorrano nel testo della legge regionale n. 3/1993, sono sostituite dalle parole «Presidenza della Regione». 3. Ogni riferimento, nel testo della legge regionale n. 3/1993, al «Pretore» o alla «Pretura» deve intendersi effettuato al «Tribunale ordinario». 4. Ogni riferimento, nel testo della legge regionale n. 3/1993, al certificato elettorale consegnato ad ogni lettore in occasione di ciascuna consultazione, ovvero ai tagliandi dei medesimi certificati elettorali, deve intendersi effettuato, in quanto compatibile, rispettivamente alla tessera elettorale personale, ovvero al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti. 5. Al comma 5 dell'Art. 13 della legge regionale n. 3/1993 le parole «al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco» sono sostituite dalle parole «al Corpo valdostano dei vigili del fuoco». 6. Al comma 2 dell'Art. 42 della legge regionale n. 3/1993 le parole «comma nove, lettera a)» sono sostituite dalle parole «comma sei».