Art. 2. Inserimento dell'Art. 3-bis 1. Dopo l'Art. 3 e' inserito il seguente: «Art. 3-bis (Condizioni di parita' tra i sessi). - 1. In attuazione dell'Art. 15, secondo comma, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, la Regione promuove l'equilibrio della rappresentanza tra i sessi e condizioni di parita' per l'accesso alle consultazioni elettorali. 2. Ogni lista di candidati all'elezione del consiglio regionale deve prevedere la presenza di candidati di entrambi i sessi.».