Art. 2.
                     Inserimento dell'Art. 3-bis
    1. Dopo l'Art. 3 e' inserito il seguente:
    «Art.  3-bis  (Condizioni  di  parita'  tra  i  sessi).  -  1. In
attuazione dell'Art. 15, secondo comma, dello Statuto speciale per la
Valle  d'Aosta, la Regione promuove l'equilibrio della rappresentanza
tra  i sessi e condizioni di parita' per l'accesso alle consultazioni
elettorali.
    2.  Ogni  lista di candidati all'elezione del consiglio regionale
deve prevedere la presenza di candidati di entrambi i sessi.».