Art. 4. Inserimento dell'Art. 3-quater 1. Dopo l'Art. 3-ter, inserito dalla presente legge, e' inserito il seguente: «Art. 3-quater (Messaggi autogestiti). - 1. I messaggi autogestiti dei soggetti politici, previsti dalla vigente normativa sulle campagne elettorali, devono evidenziare la presenza di candidati di entrambi i sessi. 2. Il Co.Re.Com. verifica l'osservanza di quanto previsto dal presente articolo nell'ambito dell'attivita' di vigilanza in materia di campagna elettorale regionale.».