Art. 7.
                      Modificazioni all'Art. 9
    1.  La  lettera  a)  del  comma 1 dell'Art. 9 e' sostituita dalla
seguente:
    «a) verifica che le liste siano state presentate nei termini, che
siano  corredate  dal  numero di firme prescritte, che comprendano un
numero  di  candidati non inferiore al numero minimo prescritto e che
nelle  stesse siano presenti candidati di entrambi i sessi; riduce al
limite  prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore
al  numero  massimo prescritto, cancellando gli ultimi nomi; dichiara
non valide le liste che non corrispondano alle predette condizioni;».
    2.  La  lettera  e)  del  comma 1 dell'Art. 9 e' sostituita dalla
seguente:
    «e)  cancella  dalle  liste  i nomi dei candidati che non abbiano
compiuto  o  che  non  compiano il ventunesimo anno di eta' il giorno
delle  elezioni,  di  quelli  per i quali non sia stato presentato il
certificato  di  iscrizione nelle liste elettorali di un comune della
Regione  e di quelli che, alla data di pubblicazione del manifesto di
convocazione dei comizi elettorali, non posseggano il requisito della
residenza  nel  territorio  regionale  per un periodo ininterrotto di
almeno un anno;».