Art. 7. Modificazioni all'Art. 9 1. La lettera a) del comma 1 dell'Art. 9 e' sostituita dalla seguente: «a) verifica che le liste siano state presentate nei termini, che siano corredate dal numero di firme prescritte, che comprendano un numero di candidati non inferiore al numero minimo prescritto e che nelle stesse siano presenti candidati di entrambi i sessi; riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore al numero massimo prescritto, cancellando gli ultimi nomi; dichiara non valide le liste che non corrispondano alle predette condizioni;». 2. La lettera e) del comma 1 dell'Art. 9 e' sostituita dalla seguente: «e) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il ventunesimo anno di eta' il giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione e di quelli che, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, non posseggano il requisito della residenza nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di almeno un anno;».