Art. 9. Modificazione all'Art. 33 1. Il comma 1 dell' Art. 33 e' sostituito dal seguente: «1. L'elettore di cui sia stata riconosciuta l'identita' personale esibisce la tessera elettorale, sulla quale uno scrutatore appone nell'apposito spazio il timbro della sezione, provvedendo, altresi', ad annotare il numero della tessera stessa nell'apposito registro. L'elettore, dopo aver ricevuto dal presidente la scheda e una matita copiativa, si reca nella cabina per compilare e piegare la scheda.».