Art. 9.
                      Modificazione all'Art. 33
    1. Il comma 1 dell' Art. 33 e' sostituito dal seguente:
    «1.   L'elettore   di  cui  sia  stata  riconosciuta  l'identita'
personale  esibisce la tessera elettorale, sulla quale uno scrutatore
appone  nell'apposito  spazio  il  timbro della sezione, provvedendo,
altresi',  ad  annotare  il numero della tessera stessa nell'apposito
registro.  L'elettore,  dopo aver ricevuto dal presidente la scheda e
una matita copiativa, si reca nella cabina per compilare e piegare la
scheda.».