Allegato Regolamento per l'assegnazione dei contributi a favore delle associazioni per la tutela dei consumatori e degli utenti (art. 118 della legge regionale n. 13/1998). Art. 1. Assegnazione annuale contributi 1. La direzione regionale del commercio e del turismo provvedere ad assegnare annualmente alle associazioni per la tutela dei consumatori e degli utenti in possesso dei requisiti di cui all'Art. 118, comma 2, della legge regionale n. 13/1998, contributi per la realizzazione di programmi e di progetti di attivita' per l'informazione, l'educazione, la formazione, l'assistenza e la tutela del cittadino. Art. 2. Criteri e modalita' di concessione dei contributi 1. Le domande, da presentarsi entro il 1 marzo, devono essere sottoscritte dal legale rappresentante e corredate dai seguenti allegati: copia dell'atto costitutivo e dello statuto; preventivo di spesa e programma di attivita'; dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', sottoscritta dal legale rappresentante, attestante il possesso dei requisiti di cui all'Art. 118, comma 2, della legge regionale n. 13/1998. 2. I contributi sono assegnati in parti eguali tra le associazioni, nei limiti del 60% della spesa ritenuta ammissibile come previsto dall'Art. 118, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 13/1998. 3. Entro il 1 giugno la direzione regionale del commercio e del turismo provvede alla concessione dei contributi e all'erogazione di un'anticipazione del 70% sui medesimi. 4. Il saldo del contributo viene erogato all'atto della rendicontazione della spesa, resa ai sensi dell'Art. 41, comma 1, della legge regionale n. 7/2000. Art. 3. Norma transitoria 1. Per l'anno 2001 le domande presentate sono considerate valide purche' rispondenti ai requisiti di legge e ai criteri di cui all'Art. 2. Visto il presidente: TONDO