(Pubblicata nel supplemento ordinario n. 5
             al Bollettino ufficiale della Regione Lazio
                      n. 2 del 20 gennaio 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                        Esercizio provvisorio
    1.   La   giunta   regionale   e'   autorizzata   ad   esercitare
provvisoriamente fino a quando non sia approvato per legge e comunque
non  oltre  il  31 marzo  2001  la  gestione  del bilancio per l'anno
finanziario  2001,  con le disposizioni e le modalita' previste nelle
proposte  di  legge finanziaria e di bilancio all'esame del consiglio
regionale  secondo  gli  stati  di  previsione e le eventuali note di
variazioni,  nei  limiti  previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 10 della
legge   regionale  12 aprile  1977,  n.  15,  salvo  per  i  capitoli
concernenti  gli  interventi  cofinanziati  dalla  CE  per i quali la
gestione non e' soggetta a limiti di somme.