(Pubblicata nel supplemento ordinario n. 5 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 2 del 20 gennaio 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Esercizio provvisorio 1. La giunta regionale e' autorizzata ad esercitare provvisoriamente fino a quando non sia approvato per legge e comunque non oltre il 31 marzo 2001 la gestione del bilancio per l'anno finanziario 2001, con le disposizioni e le modalita' previste nelle proposte di legge finanziaria e di bilancio all'esame del consiglio regionale secondo gli stati di previsione e le eventuali note di variazioni, nei limiti previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 10 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, salvo per i capitoli concernenti gli interventi cofinanziati dalla CE per i quali la gestione non e' soggetta a limiti di somme.