(pubblicata nel Bollettino ufficiale della
               Regione Lazio n. 2 del 20 gennaio 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                Interpretazione autentica dell'Art. 2
            dell'Art. 62 della legge regionale n. 9/1999
    1. L'Art.  2  della  legge  regionale  22 giugno  1999,  n.  9  e
successive  modifiche,  deve  essere  interpretato  nel  senso che la
disciplina  ivi prevista, si applica per la costituzione di comunita'
montane  nuove  rispetto a quelle costituite dall'Art. 3 della stessa
legge regionale n. 9/1999, tra i comuni ricadenti nelle zone omogenee
di cui all'allegato A.
    2. All'Art.  62  della  legge  regionale  n.  9/1999  le  parole:
"comunita'  montane  istituite  ai sensi della presente legge" devono
essere   interpretate  nel  senso  di  comunita'  montane  costituite
dall'Art.  3  della  stessa  legge  regionale  n. 9/1999 tra i comuni
ricadenti nelle zone omogenee di cui all'allegato A.