(pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 2 del 20 gennaio 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Interpretazione autentica dell'Art. 2 dell'Art. 62 della legge regionale n. 9/1999 1. L'Art. 2 della legge regionale 22 giugno 1999, n. 9 e successive modifiche, deve essere interpretato nel senso che la disciplina ivi prevista, si applica per la costituzione di comunita' montane nuove rispetto a quelle costituite dall'Art. 3 della stessa legge regionale n. 9/1999, tra i comuni ricadenti nelle zone omogenee di cui all'allegato A. 2. All'Art. 62 della legge regionale n. 9/1999 le parole: "comunita' montane istituite ai sensi della presente legge" devono essere interpretate nel senso di comunita' montane costituite dall'Art. 3 della stessa legge regionale n. 9/1999 tra i comuni ricadenti nelle zone omogenee di cui all'allegato A.