Art. 2. Modifiche all'Art. 2 della legge regionale n. 9/1999 1. All'Art. 2 della legge regionale n. 9/1999 dopo il comma 4 e' inserito il seguente: "4-bis. I comuni esclusi ai sensi del comma 1, non perdono comunque i benefici e gli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali, in conformita' a quanto previsto dalla normativa statale vigente in materia di enti locali.".