Art. 2.
        Modifiche all'Art. 2 della legge regionale n. 9/1999
    1. All'Art.  2 della legge regionale n. 9/1999 dopo il comma 4 e'
inserito il seguente:
    "4-bis.  I  comuni  esclusi  ai  sensi  del  comma 1, non perdono
comunque  i  benefici  e  gli  interventi  speciali  per  la montagna
stabiliti  dall'Unione  europea e dalle leggi statali e regionali, in
conformita'  a  quanto  previsto  dalla  normativa statale vigente in
materia di enti locali.".