Art. 3.
        Modifiche all'Art. 16 della legge regionale n. 9/1999
    1. AI  comma  4 dell'Art. 16 della legge regionale n. 9/1999 dopo
la  parola:  "preferenza"  sono  aggiunte le seguenti: "garantendo la
rappresentanza  delle minoranze nel rispetto di quanto previsto dalla
vigente  normativa  statale  in  materia  di  ordinamento  degli enti
locali".