Art. 3. Modifiche all'Art. 16 della legge regionale n. 9/1999 1. AI comma 4 dell'Art. 16 della legge regionale n. 9/1999 dopo la parola: "preferenza" sono aggiunte le seguenti: "garantendo la rappresentanza delle minoranze nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa statale in materia di ordinamento degli enti locali".