Art. 4.
        Modifiche all'Art. 20 della legge regionale n. 9/1999
    1. Al  comma  2  dell'Art.  20 della legge regionale n. 9/1999 le
parole  da:  "dei  seguenti limiti" fino a: "quattordici comuni" sono
sostituite   dalle   seguenti:  "dei  limiti  fissati  dalla  vigente
normativa statale in materia di ordinamento degli enti locali.".