Art. 4. Modifiche all'Art. 20 della legge regionale n. 9/1999 1. Al comma 2 dell'Art. 20 della legge regionale n. 9/1999 le parole da: "dei seguenti limiti" fino a: "quattordici comuni" sono sostituite dalle seguenti: "dei limiti fissati dalla vigente normativa statale in materia di ordinamento degli enti locali.".