Art. 5.
        Modifiche all'Art. 62 della legge regionale n. 9/1999
    1. All'Art.  62 della legge regionale n. 9/1999 sono apportate le
seguenti modifiche:
      a) al  comma  1,  le  parole:  "per  l'insediamento, gli organi
rappresentativi  delle  comunita'  montane  istituite  ai sensi della
presente   legge"   sono   sostituite  dalle  seguenti:  "gli  organi
rappresentativi  delle  comunita'  montane  costituite dalla presente
legge  per  l'insediamento,  la  convalida  dei  propri  componenti e
l'elezione dell'organo esecutivo e del presidente, ai sensi dell'Art.
20, comma 2";
      b) al  comma  1,  le  parole:  "siano presenti almeno i quattro
quinti"   sono   sostituite  dalle  seguenti:  "sia  presente  almeno
la maggioranza assoluta";
      c) il comma e' sostituito dal seguente:
    "4.  Qualora  non siano stati eletti i rappresentanti di almeno i
quattro   quinti   dei  comuni  interessati  o  in  caso  di  mancato
raggiungimento  della  maggioranza  richiesta  dal  comma  1  per  la
validita' della seduta d'insediamento dell'organo rappresentativo, le
comunita' montane iniziano, comunque, a svolgere la propria attivita'
limitatamente all'ordinaria amministrazione, mediante i commissari di
cui  al  comma  3,  a decorrere dalla data fissata per l'insediamento
dell'organo  rappresentativo stesso. In tali casi il presidente della
giunta   regionale   provvede   nuovamente   a   convocare   l'organo
rappresentativo  per  la seduta d'insediamento da tenersi entro venti
giorni   dalla   data   fissata   per   la   prima   convocazione  e,
successivamente, con la medesima cadenza, fino al valido insediamento
dell'organo rappresentativo stesso.".