Art. 5. Modifiche all'Art. 62 della legge regionale n. 9/1999 1. All'Art. 62 della legge regionale n. 9/1999 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole: "per l'insediamento, gli organi rappresentativi delle comunita' montane istituite ai sensi della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "gli organi rappresentativi delle comunita' montane costituite dalla presente legge per l'insediamento, la convalida dei propri componenti e l'elezione dell'organo esecutivo e del presidente, ai sensi dell'Art. 20, comma 2"; b) al comma 1, le parole: "siano presenti almeno i quattro quinti" sono sostituite dalle seguenti: "sia presente almeno la maggioranza assoluta"; c) il comma e' sostituito dal seguente: "4. Qualora non siano stati eletti i rappresentanti di almeno i quattro quinti dei comuni interessati o in caso di mancato raggiungimento della maggioranza richiesta dal comma 1 per la validita' della seduta d'insediamento dell'organo rappresentativo, le comunita' montane iniziano, comunque, a svolgere la propria attivita' limitatamente all'ordinaria amministrazione, mediante i commissari di cui al comma 3, a decorrere dalla data fissata per l'insediamento dell'organo rappresentativo stesso. In tali casi il presidente della giunta regionale provvede nuovamente a convocare l'organo rappresentativo per la seduta d'insediamento da tenersi entro venti giorni dalla data fissata per la prima convocazione e, successivamente, con la medesima cadenza, fino al valido insediamento dell'organo rappresentativo stesso.".