Art. 8. Abrogazione dell'Art. 33 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 21 e dell'Art. 2 della legge regionale 13 aprile 2000, n. 21 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati: a) l'Art. 33 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 1; b) l'Art. 2 della legge regionale 13 aprile 2000, n. 21.