Art. 8.
                Abrogazione dell'Art. 33 della legge
            regionale 3 gennaio 2000, n. 21 e dell'Art. 2
             della legge regionale 13 aprile 2000, n. 21
    1. Dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge sono
abrogati:
      a) l'Art. 33 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 1;
      b) l'Art. 2 della legge regionale 13 aprile 2000, n. 21.