Art. 9. Dichiarazione di urgenza 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'Art. 127 della Costituzione e dell'Art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Roma, 12 gennaio 2001 STORACE Il visto del commissario del Governo e' stato apposto il 10 gennaio 2001.