Art. 9.
                      Dichiarazione di urgenza
    1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'Art. 127
della Costituzione e dell'Art. 31 dello statuto regionale ed entra in
vigore  il  giorno  successivo  a  quello della sua pubblicazione nel
Bollettino ufficiale della Regione Lazio.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
      Roma, 12 gennaio 2001
                               STORACE
    Il  visto  del  commissario  del  Governo  e' stato apposto il 10
gennaio 2001.