Art. 10. Criteri, requisiti e caratteristiche delle aree 1. Ai fini della razionalizzazione della rete degli impianti di distribuzione di carburanti installati e gestiti sulla base dell'autorizzazione rilasciata dai comuni competenti per territorio, ai sensi dell'Art. 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 32/1998, e successive modificazioni, gli strumenti di pianificazione comunali individuano, in attuazione dell'Art. 2. commi 1 e 1 bis, del decreto stesso, criteri, requisiti e caratteristiche delle aree nelle quali possono essere installati i suddetti impianti nonche' le norme ad esse applicabili, tenendo conto: a) delle zone e sottozone sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali, naturalistici e monumentali e delle zone territoriali omogenee, quali definite dall'Art. 60 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38; b) della superficie utile occorrente per l'installazione dei nuovi impianti di cui all'Art. 11; c) del numero massimo degli impianti di GPL di cui all'Art. 12; d) delle distanze minime tra i diversi impianti di cui all'Art. 13.