Art. 10.
           Criteri, requisiti e caratteristiche delle aree
    1.  Ai  fini della razionalizzazione della rete degli impianti di
distribuzione   di   carburanti   installati  e  gestiti  sulla  base
dell'autorizzazione  rilasciata dai comuni competenti per territorio,
ai  sensi  dell'Art.  1,  commi  1  e  2,  del decreto legislativo n.
32/1998,  e successive modificazioni, gli strumenti di pianificazione
comunali individuano, in attuazione dell'Art. 2. commi 1 e 1 bis, del
decreto stesso, criteri, requisiti e caratteristiche delle aree nelle
quali  possono essere installati i suddetti impianti nonche' le norme
ad esse applicabili, tenendo conto:
      a) delle  zone  e  sottozone  sottoposte  a particolari vincoli
paesaggistici,  ambientali,  naturalistici e monumentali e delle zone
territoriali  omogenee,  quali  definite  dall'Art.  60  della  legge
regionale 22 dicembre 1999, n. 38;
      b) della  superficie  utile  occorrente per l'installazione dei
nuovi impianti di cui all'Art. 11;
      c) del numero massimo degli impianti di GPL di cui all'Art. 12;
      d) delle distanze minime tra i diversi impianti di cui all'Art.
13.