Art. 12.
                 Numero totale degli impianti di GPL
    1.  Il  numero  totale degli impianti dotati di solo GPL o di GPL
con benzina, gasolio o metano, non puo' superare l'otto per cento del
totale  degli  impianti  di  distribuzione  dei  carburanti  attivi e
funzionanti  a  livello  provinciale  alla  data di entrata in vigore
della presente legge.