Art. 14. Impianti di energia o di carburanti alternativi ed ecologici 1. Per l'installazione di nuovi impianti di distribuzione di energie o di carburanti alternativi ed ecologici a basso indice di inquinamento, del tipo olio di colza o altri, o per il potenziamento di impianti esistenti con tali prodotti, non si applicano le disposizioni di cui all'Art. 13.