Art. 14.
    Impianti di energia o di carburanti alternativi ed ecologici
    1.  Per  l'installazione  di  nuovi  impianti di distribuzione di
energie  o  di  carburanti alternativi ed ecologici a basso indice di
inquinamento,  del tipo olio di colza o altri, o per il potenziamento
di  impianti  esistenti  con  tali  prodotti,  non  si  applicano  le
disposizioni di cui all'Art. 13.