Art. 17.
                          Servizio notturno
    1.  Il  servizio  notturno  per  gli impianti di distribuzione di
carburanti assistiti da personale deve iniziare alle ore ventidue nel
periodo  invernale ed alle ore ventidue e trenta nel periodo estivo e
deve terminare in concomitanza con, l'apertura antimeridiana.
    2.  Al  servizio  notturno  deve  essere autorizzato un numero di
impianti  non superiore al quattro per cento a livello provinciale, a
condizione  che gli impianti siano dotati di servizi per l'assistenza
all'automobile   ed   all'automobilista,   nonche'   di  un  adeguato
parcheggio.
    3.  Qualora  vengano  presentate  piu' richieste per impianti con
uguali   caratteristiche,   il   comune  rilascia  le  autorizzazioni
disponendo turni di rotazione periodica