Art. 17. Servizio notturno 1. Il servizio notturno per gli impianti di distribuzione di carburanti assistiti da personale deve iniziare alle ore ventidue nel periodo invernale ed alle ore ventidue e trenta nel periodo estivo e deve terminare in concomitanza con, l'apertura antimeridiana. 2. Al servizio notturno deve essere autorizzato un numero di impianti non superiore al quattro per cento a livello provinciale, a condizione che gli impianti siano dotati di servizi per l'assistenza all'automobile ed all'automobilista, nonche' di un adeguato parcheggio. 3. Qualora vengano presentate piu' richieste per impianti con uguali caratteristiche, il comune rilascia le autorizzazioni disponendo turni di rotazione periodica