Art. 20. Deroghe 1. I comuni, su richiesta del titolare dell'autorizzazione e del gestore, possono consentire deroghe, sia all'orario di servizio che ai turni previsti per gli impianti di distribuzione di carburanti: a) qualora nell'ambito del territorio comunale sia presente un solo impianto e venga riconosciuta la necessita' di fare fronte ad esigenze locali; b) se l'impianto e' situato in localita' di particolare interesse turistico al fine di permettere il rifornimento nei periodi di maggiore afflusso, per un massimo di quattro mesi nell'anno solare; c) in occasione di gare sportive, manifestazioni, fiere e mercati, per un massimo di quarantotto ore. 2. Gli impianti di metano e di GPL sono esonerati dal rispetto degli intervalli di chiusura pomeridiana e serale, nonche' dei turni, anche se collocati all'interno di un complesso di distribuzione di altri carburanti, purche' vengano realizzati accorgimenti finalizzati a separare temporaneamente le attivita' di erogazione dei diversi prodotti.