Art. 20.
                               Deroghe
    1.  I comuni, su richiesta del titolare dell'autorizzazione e del
gestore,  possono  consentire deroghe, sia all'orario di servizio che
ai turni previsti per gli impianti di distribuzione di carburanti:
      a) qualora  nell'ambito del territorio comunale sia presente un
solo  impianto  e  venga riconosciuta la necessita' di fare fronte ad
esigenze locali;
      b) se   l'impianto  e'  situato  in  localita'  di  particolare
interesse turistico al fine di permettere il rifornimento nei periodi
di  maggiore  afflusso,  per  un  massimo  di  quattro mesi nell'anno
solare;
      c) in  occasione  di  gare  sportive,  manifestazioni,  fiere e
mercati, per un massimo di quarantotto ore.
    2.  Gli  impianti  di metano e di GPL sono esonerati dal rispetto
degli intervalli di chiusura pomeridiana e serale, nonche' dei turni,
anche  se  collocati  all'interno di un complesso di distribuzione di
altri carburanti, purche' vengano realizzati accorgimenti finalizzati
a  separare  temporaneamente  le  attivita' di erogazione dei diversi
prodotti.