Art. 21. Disciplina degli impianti di distribuziome di carburanti ad uso privato 1. Ai sensi dell'Art. 3, comma 10, del decreto legislativo n. 32/1998, e successive modificazioni, l'autorizzazione per l'installazione e per l'esercizio di nuovi impianti di distribuzione di carburanti ad uso privato, per rifornire esclusivamente gli autoveicoli dell'impresa produttiva di beni e servizi titolare dell'autorizzazione stessa e' rilasciata dal comune alle medesime condizioni e nel rispetto della medesima disciplina applicabile per gli altri impianti di distribuzione, ad eccezione di quelle di cui agli articoli 11, 12 e 13. nonche' di quelli di cui alla sezione II del presente Capo. 2. La distribuzione di carburanti a terzi, a titolo oneroso o gratuito, negli impianti di cui al comma 1 comporta la decadenza dell'autorizzazione.