Art. 21.
Disciplina  degli  impianti  di  distribuziome  di  carburanti ad uso
                               privato
    1.  Ai  sensi  dell'Art.  3, comma 10, del decreto legislativo n.
32/1998,    e    successive   modificazioni,   l'autorizzazione   per
l'installazione  e per l'esercizio di nuovi impianti di distribuzione
di  carburanti  ad  uso  privato,  per  rifornire  esclusivamente gli
autoveicoli  dell'impresa  produttiva  di  beni  e  servizi  titolare
dell'autorizzazione  stessa  e'  rilasciata  dal comune alle medesime
condizioni  e  nel rispetto della medesima disciplina applicabile per
gli  altri  impianti  di distribuzione, ad eccezione di quelle di cui
agli  articoli  11, 12 e 13. nonche' di quelli di cui alla sezione II
del presente Capo.
    2.  La  distribuzione  di  carburanti a terzi, a titolo oneroso o
gratuito,  negli  impianti  di  cui  al comma 1 comporta la decadenza
dell'autorizzazione.