Art. 22. Verifica sull'idoneita' tecnica degli impianti di distribuzione di carburanti 1. In caso di concessione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti installati lungo le autostrade ed i raccordi autostradali, nonche' in caso di rinnovo della concessione, di potenziamento e di modifica degli impianti stessi, di cui agli articoli 4, 5, 6 e 8, si deve procedere al collaudo. Per gli impianti di distribuzione di carburanti installati lungo la viabilita' ordinaria, il collaudo e' limitato ai casi di autorizzazione di nuovi impianti e di potenziamento degli impianti stessi. 2. Il collaudo di cui al comma 1 e' effettuato mediante un'apposita commissione, costituita dall'ente competente, rispettivamente, al rilascio della concessione o dell'autorizzazione, ed e' composta nei modi che saranno di volta in volta indicati nei provvedimenti di concessione o autorizzazione. Devono, comunque, fare parte delle commissioni di collaudo, oltre al rappresentante dell'ente competente, che svolge funzioni di presidente, un rappresentante del comando provinciale dei vigili del fuoco. 3. La commissione verifica l'idoneita' tecnica dell'impianto ai fini della sicurezza sanitaria, ambientale e stradale e della prevenzione dagli incendi. 4. Al collaudo assiste un rappresentante del titolare della concessione o dell'autorizzazione, che sostiene le spese del collaudo stesso. 5. Il verbale di collaudo e' trasmesso all'autorita' competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione per i provvedimenti conseguenti. 6, Le modifiche elencate all'Art. 6, comma 1, concernenti gli impianti installati lungo la viabilita' ordinaria sono soggetti soltanto al sopralluogo da parte del comando provinciale dei vigili del fuoco, che determina la congruita' con il parere precedentemente espresso in sede di esame del progetto.