Art. 22.
Verifica  sull'idoneita'  tecnica  degli impianti di distribuzione di
                             carburanti
    1.  In  caso di concessione di nuovi impianti di distribuzione di
carburanti installati lungo le autostrade ed i raccordi autostradali,
nonche'  in  caso di rinnovo della concessione, di potenziamento e di
modifica  degli impianti stessi, di cui agli articoli 4, 5, 6 e 8, si
deve  procedere  al  collaudo.  Per  gli impianti di distribuzione di
carburanti  installati  lungo la viabilita' ordinaria, il collaudo e'
limitato   ai   casi   di  autorizzazione  di  nuovi  impianti  e  di
potenziamento degli impianti stessi.
    2.  Il  collaudo  di  cui  al  comma  1  e'  effettuato  mediante
un'apposita    commissione,    costituita    dall'ente    competente,
rispettivamente, al rilascio della concessione o dell'autorizzazione,
ed  e'  composta  nei modi che saranno di volta in volta indicati nei
provvedimenti di concessione o autorizzazione. Devono, comunque, fare
parte   delle   commissioni  di  collaudo,  oltre  al  rappresentante
dell'ente   competente,   che   svolge  funzioni  di  presidente,  un
rappresentante del comando provinciale dei vigili del fuoco.
    3.  La  commissione verifica l'idoneita' tecnica dell'impianto ai
fini  della  sicurezza  sanitaria,  ambientale  e  stradale  e  della
prevenzione dagli incendi.
    4.  Al  collaudo  assiste  un  rappresentante  del titolare della
concessione o dell'autorizzazione, che sostiene le spese del collaudo
stesso.
    5.  Il  verbale di collaudo e' trasmesso all'autorita' competente
al   rilascio   della   concessione   o   dell'autorizzazione  per  i
provvedimenti conseguenti.
    6,  Le  modifiche  elencate  all'Art. 6, comma 1, concernenti gli
impianti  installati  lungo  la  viabilita'  ordinaria  sono soggetti
soltanto  al  sopralluogo da parte del comando provinciale dei vigili
del  fuoco, che determina la congruita' con il parere precedentemente
espresso in sede di esame del progetto.