Art. 23. Attivita' di vigilanza 1. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge e, per quanto ivi non previsto, nella normativa nazionale vigente in materia, da parte dei titolari della concessione o dell'autorizzazione relativa agli impianti di distribuzione di carburanti, spetta alla Regione ed ai comuni nell'ambito delle rispettive competenze.