Art. 23.
                       Attivita' di vigilanza
    1.  La  vigilanza  sull'osservanza  delle  disposizioni contenute
nella  presente legge e, per quanto ivi non previsto, nella normativa
nazionale vigente in materia, da parte dei titolari della concessione
o  dell'autorizzazione  relativa  agli  impianti  di distribuzione di
carburanti,  spetta  alla  Regione  ed  ai  comuni  nell'ambito delle
rispettive competenze.