Art. 25. Poteri sostitutivi della Regione 1. In caso di mancata individuazione da parte dei comuni, ai sensi dell'Art. 10 della presente legge, dei criteri, dei requisiti e delle caratteristiche delle aree di localizzazione degli impianti di carburanti lungo la viabilita' ordinaria, la Regione provvede in via sostitutiva a norma dell'Art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 32/1998 e successive modificazioni. 2. Ai fini da cui al comma 1, la giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina i criteri, i requisiti e le caratteristiche delle aree di localizzazione degli impianti di carburanti che i comuni inadempienti sono tenuti ad applicare fino a quando non avranno ottemperato alla disposizione di cui all'Art. 10.