Art. 25.
                  Poteri sostitutivi della Regione
    1.  In  caso  di  mancata  individuazione da parte dei comuni, ai
sensi dell'Art. 10 della presente legge, dei criteri, dei requisiti e
delle  caratteristiche delle aree di localizzazione degli impianti di
carburanti  lungo la viabilita' ordinaria, la Regione provvede in via
sostitutiva  a norma dell'Art. 2, comma 2, del decreto legislativo n.
32/1998 e successive modificazioni.
    2. Ai fini da cui al comma 1, la giunta regionale, entro sessanta
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
determina  i  criteri, i requisiti e le caratteristiche delle aree di
localizzazione degli impianti di carburanti che i comuni inadempienti
sono  tenuti  ad applicare fino a quando non avranno ottemperato alla
disposizione di cui all'Art. 10.