Art. 26. Piani comunali di ristrutturazione della rete distributiva di carburanti 1. I comuni che, ai sensi della legge regionale 24 novembre 1994, n. 62, si sono dotati di piani di ristrutturazione della rete distributiva di carburanti adeguano gli stessi piani alla presente legge entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa e ne inviano copia al competente dipartimento regionale. 2. I comuni che si sono dotati di piani di ristrutturazione della rete distributiva di carburanti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 32/1998 devono uniformarsi alla presente legge entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa e ne inviano copia al dipartimento regionale competente per materia. 3. I comuni sprovvisti del piano di ristrutturazione della rete distributiva di carburanti devono redigerlo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo presente le indicazioni ivi contenute. 4. In caso di inosservanza del termine di cui a commi 1, 2 e 3, la Regione esercita i poteri sostitutivi ai sensi della vigente normativa in materia di controllo sugli atti degli enti locali.