Art. 26.
Piani   comunali  di  ristrutturazione  della  rete  distributiva  di
                             carburanti
    1. I comuni che, ai sensi della legge regionale 24 novembre 1994,
n.  62,  si  sono  dotati  di  piani  di  ristrutturazione della rete
distributiva  di  carburanti  adeguano gli stessi piani alla presente
legge  entro  sessanta  giorni  dalla data di entrata in vigore della
legge stessa e ne inviano copia al competente dipartimento regionale.
    2. I comuni che si sono dotati di piani di ristrutturazione della
rete  distributiva di carburanti successivamente alla data di entrata
in  vigore del decreto legislativo n. 32/1998 devono uniformarsi alla
presente  legge entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della  legge  stessa  e  ne  inviano  copia al dipartimento regionale
competente per materia.
    3.  I  comuni sprovvisti del piano di ristrutturazione della rete
distributiva  di carburanti devono redigerlo entro centottanta giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge, tenendo
presente le indicazioni ivi contenute.
    4.  In  caso di inosservanza del termine di cui a commi 1, 2 e 3,
la  Regione  esercita  i  poteri  sostitutivi  ai sensi della vigente
normativa in materia di controllo sugli atti degli enti locali.