Art. 4. Rilascio della concessione per l'installazione di nuovi impianti 1. Le domande per il rilascio di concessioni per l'installazione di nuovi impianti di carburanti sono presentate al dipartimento regionale competente in materia, corredate di: a) assenso alla installazione dell'impianto da parte dell'Ente nazionale per le strade - ENAS o della societa' titolare della concessione autostradale; b) documentazione o autocertificazione dalla quale risulti che il richiedente e' in possesso dei requisiti soggettivi nonche' della capacita' tecnico-organizzativa ed economica di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, e successive modificazioni ed alla legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni; c) perizia giurata, redatta da un ingegnere o altro tecnico competente, iscritto al relativo albo professionale, attestante la conformita' dell'impianto alla normativa vigente al momento della domanda ai fini fiscali, ambientali, urbanistici, artistici e storici, della sicurezza sanitaria e stradale, della prevenzione dagli incendi. 2. Alle domande devono essere inoltre uniti i seguenti documenti: a) elaborati grafici con la disposizione planimetrica dell'impianto; b) atto da cui risulti la disponibilita' del terreno su cui verra' installato l'impianto; c) relazione tecnica dell'impianto. 3. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, completa della documentazione di cui ai commi 1 e 2, il dipartimento regionale competente in materia provvede al rilascio della concessione inviandone copia al richiedente.