Art. 4.
  Rilascio della concessione per l'installazione di nuovi impianti
    1.  Le domande per il rilascio di concessioni per l'installazione
di  nuovi  impianti  di  carburanti  sono  presentate al dipartimento
regionale competente in materia, corredate di:
      a) assenso  alla installazione dell'impianto da parte dell'Ente
nazionale  per  le  strade  -  ENAS  o  della societa' titolare della
concessione autostradale;
      b) documentazione  o autocertificazione dalla quale risulti che
il  richiedente e' in possesso dei requisiti soggettivi nonche' della
capacita'  tecnico-organizzativa ed economica di cui agli articoli 5,
6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n.
1269,  e successive modificazioni ed alla legge 19 marzo 1990, n. 55,
e successive modificazioni;
      c) perizia  giurata,  redatta  da  un ingegnere o altro tecnico
competente,  iscritto  al  relativo albo professionale, attestante la
conformita'  dell'impianto  alla  normativa  vigente al momento della
domanda   ai  fini  fiscali,  ambientali,  urbanistici,  artistici  e
storici,  della  sicurezza  sanitaria  e  stradale, della prevenzione
dagli incendi.
    2. Alle domande devono essere inoltre uniti i seguenti documenti:
      a) elaborati   grafici   con   la   disposizione   planimetrica
dell'impianto;
      b) atto  da  cui  risulti  la disponibilita' del terreno su cui
verra' installato l'impianto;
      c) relazione tecnica dell'impianto.
    3.  Entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  presentazione della
domanda,  completa  della  documentazione  di  cui ai commi 1 e 2, il
dipartimento  regionale  competente  in  materia provvede al rilascio
della concessione inviandone copia al richiedente.