Art. 5. Rilascio dell'autorizzazione per il potenziamento degli impianti 1. L'autorizzazione al potenziamento di un impianto di carburanti con prodotti non precedentemente autorizzati e' rilasciata subordinatamente alla presentazione, da parte del richiedente, della documentazione di cui all'Art. 4, comma 1, lettera c), e comma 2, lettere a) e c). 2. Entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda, completa della documentazione di cui al comma 1, il dipartimento regionale competente in materia provvede al rilascio dell'autorizzazione inviandone copia al richiedente.