Art. 5.
  Rilascio dell'autorizzazione per il potenziamento degli impianti
    1. L'autorizzazione al potenziamento di un impianto di carburanti
con   prodotti   non   precedentemente   autorizzati   e'  rilasciata
subordinatamente  alla presentazione, da parte del richiedente, della
documentazione  di  cui  all'Art.  4, comma 1, lettera c), e comma 2,
lettere a) e c).
    2.  Entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione della
domanda,  completa  della  documentazione  di  cui  al  comma  1,  il
dipartimento  regionale  competente  in  materia provvede al rilascio
dell'autorizzazione inviandone copia al richiedente.